Il Comune deve organizzare il trasporto scolastico. Palazzo Marino condannato

Il tribunale di Milano ha condannato il Comune di Milano e Regione Lombardia a risarcire ai genitori di Laura (nome di fantasia, ndr) gli importi spesi per assicurare alla figlia il servizio di trasporto scolastico. Inoltre, scrive il giudice nella sentenza, non aver espletato il servizio di trasporto tra l’abitazione della ragazzina e la sua scuola rappresenta una violazione del diritto all’istruzione.

La vicenda risale ai tre anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2020/2021. Laura è una ragazza con disabilità e ha bisogno del servizio di trasporto scolastico dalla sua casa di Milano alla scuola che frequenta e che si trova in un comune della provincia. Per il primo anno, sono stati i suoi genitori a portarla ogni giorno a scuola e solo da gennaio 2018, il Comune ha deciso di sostenere i costi del servizio che, nel frattempo, era stato affidato a una cooperativa.  Il sistema di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità fisica, intellettuale e sensoriale in Lombardia è affidato (in base a quanto previsto dalla normativa regionale) ai Comuni che svolgono questo servizio in forma singola o associata, con mezzi propri o tramite l’affidamento a soggetti terzi. O ancora, le famiglie possono selezionare direttamente i soggetti che effettuano il trasporto o provvedere con mezzi propri. Regione versa i contributi ai Comuni che a loro volta, nel caso in cui le famiglie si siano organizzate autonomamente, rifondono le spese ai genitori degli alunni con disabilità.

A partire dal secondo anno scolastico, il Comune ha smesso di rimborsare tutti i costi sostenuti dai genitori di Laura, limitandosi ad erogare i soli contributi regionali (insufficienti però a garantire la completo ristoro delle spese). Di fronte al mancato rimborso di tutti i costi, i genitori di Laura  sono stati costretti ad agire in giudizio, con l'assistenza degli avvocati Gaetano De Luca e Francesco Trebeschi, per chiedere l'accertamento della condotta discriminatoria subita, nonché il risarcimento della cifra spesa per garantire il servizio di trasporto alla figlia (e non coperta dai contributi ricevuti), per un importo pari a 6.755 euro. Oltre al danno patrimoniale, la famiglia ha lamentato come la mancanza di un servizio di trasporto gratuito -e cioè con oneri organizzativi ed economici a carico dell’ente- abbia costituito una lesione del diritto soggettivo all’istruzione della figlia e, di conseguenza, una discriminazione ai sensi della legge 67/2006.

Nel caso di specie infatti i genitori della studentessa avevano richiesto all'Ente Locale di farsi carico dell’organizzazione e predisposizione del servizio, ma l'Ente Pubblico non aveva accolto tale istanza, limitandosi a “girare” agli stessi i soli contributi regionali (ampiamente insufficienti), costringendoli di fatto a organizzarsi in proprio il servizio, attraverso la stipula di un contratto privato con una cooperativa.

Il giudice ha accolto il ricorso della famiglia di Laura, accertando il carattere discriminatorio della condotta degli enti pubblici e ribadendo che il Comune di Milano è il titolare esclusivo del potere di organizzazione del servizio, mediante l’adozione di specifici atti amministrativi. “È pertanto evidente la lesione del diritto all’istruzione (nella declinazione del diritto al trasporto gratuito) per l’alunna con disabilità, la quale, per l’insufficienza del contributo economico comunale è stata posta in una condizione deteriore (…) rispetto agli alunni che, in quanto privi di disabilità non necessitano del servizio di trasporto”, si legge nel testo della sentenza.

Tuttavia, il giudice ha accertato anche la responsabilità in solido di Regione Lombardia sotto il profilo dell’inidoneità dei criteri delle Linee guida regionali laddove le stesse siano concretamente insufficienti ad assicurare un'effettiva erogazione del servizio e/o laddove le stesse non siano in grado di assicurare un completo ristoro alle famiglie che preferiscono organizzarsi in proprio il servizio.

Per questi motivi, il Comune di Milano e la Regione Lombardia sono stati condannati in solido al risarcimento del danno subito dai ricorrenti e sono stati condannati (in base a quanto previsto dalla legge 67/2006) “ad adottare ogni iniziativa idonea a rimuovere per il futuro gli effetti della disparità di trattamento nei confronti dell’alunna, assicurando alla stessa quanto meno l’integrale rimborso dei costi del trasporto scolastico”.

“Si tratta di una pronuncia molto importante -commenta l'avvocato Gaetano De Luca- perché il Tribunale di Milano ha ritenuto illegittimo imporre alle famiglie di farsi carico del servizio di trasporto scolastico, limitandosi ad erogare dei semplici contributi. Che nel caso di specie si sono peraltro rilevati anche insufficienti a coprire le spese anticipate”.

“In questa sentenza il giudice ha semplicemente rilevato quanto afferma la normativa in vigore in materia di non discriminazione degli alunni e degli studenti con disabilità e che hanno il diritto di frequentare la scuola di tutti in condizioni di parità con i loro coetanei -commenta Enrico Mantegazza, presidente di Ledha Milano-. Un diritto che, come hanno stabilito nel corso degli anni molte sentenze, deve essere garantito dagli enti locali a prescindere da qualsiasi criterio di carattere economico”.

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