Lo statuto

– Statuto di Ledha Milano –
Coordinamento associativo
della città metropolitana di Milano per i diritti
delle persone con disabilità APS

Articolo 1 - Costituzione

  1. Viene costituita la “Ledha Milano – Coordinamento associativo della città metropolitana di Milano per i diritti delle persone con disabilità APS”, enunciata anche abbreviatamente “Ledha Milano – APS”, con sede legale in Milano.
  2. Ledha Milano – APS è un ente del Terzo settore, è democratica, apartitica e aconfessionale ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
  3. Ledha Milano – APS ha durata illimitata.
  4. Il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
 

Articolo 2 - Finalità

  1. Ledha Milano – APS, di seguito chiamata anche “Associazione”, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È un coordinamento federativo aperto ad associazioni, comitati e fondazioni che abbiano finalità analoghe e che operino a favore dei diritti delle persone con disabilità. Ledha Milano – APS aderisce alla LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità APS, ne condivide gli scopi e si impegna a rispettarne i suoi principi quali:
    – si pone il fine di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato dell’articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009;
    – la Missione di LEDHA– APS è garantire che le persone con disabilità abbiano pieno accesso ai loro diritti umani attraverso il loro coinvolgimento attivo nello sviluppo e attuazione delle politiche regionali, nazionali ed internazionali;
    – LEDHA – APS opera affinché l’approccio all’applicazione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità sia definito dall’autonomia delle persone con disabilità stesse e dalla loro stretta consultazione e coinvolgimento attivo perché capace di trasformare la legislazione, la politica e la società. Approccio riassunto dallo slogan del movimento internazionale della disabilità: “Niente di noi senza di noi!”
  2. Pertanto in coerenza con LEDHA – APS, gli enti che aderiscono a Ledha Milano – APS si impegnano a collaborare per il raggiungimento dei seguenti scopi:
    – rispettare, tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale, alla mobilità e all’autonomia;
    – operare per lo sviluppo di un sistema sociale e culturale, che preveda il superamento di ogni forma di discriminazione ed emarginazione delle persone con disabilità;
    – promuovere, coordinare e conseguire intese su comuni obiettivi, curando in particolar modo i rapporti con l’ente pubblico sui problemi della politica territoriale in materia di ricerca scientifica, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e inclusione nella vita socio-economica e culturale delle persone con disabilità; particolare attenzione viene prestata nei confronti delle persone con disabilità gravi, per le quali devono essere trovate soluzioni concrete e comunque non emarginanti, per tutto l’arco della loro vita;
    – promuovere e mettere in atto rapporti costanti con gli organismi politici e della pubblica amministrazione centrali e locali, e con altre forme socio-politiche, culturali ed economiche, per ottenere leggi non settoriali, superando l’inadeguatezza delle normative vigenti e garantendo l’effettiva partecipazione dell’utenza a livello consultivo;
    – sollecitare dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati tutti quegli interventi volti alla creazione di una rete capillare di servizi necessari a conseguire gli scopi di cui alle precedenti lettere, e tali da consentire una concreta politica socio sanitaria nel territorio, coinvolgendo concretamente l’utenza nella gestione e controllo dei servizi stessi;
    – sensibilizzare l’opinione pubblica, utilizzando in modo razionale e coordinato i mezzi di comunicazione.

Articolo 3 - Attività

    1. Ledha Milano – APS, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell’art 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 nelle seguenti lettere:
      – lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
      – lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
      – lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
      – lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    1. In particolare l’associazione si propone di:
    • svolgere attività di coordinamento associativo in relazione alle politiche sul tema della disabilità con e per i soci;
    • svolgere attività di rappresentanza delle associazioni in ogni ambito istituzionale e sociale ritenuto opportuno;
    • promuovere e realizzare servizi di informazione, tutela e consulenza legale direttamente;
    • promuovere, organizzare e realizzare servizi di informazione alla cittadinanza in merito agli accessi pubblici e ai limiti connessi alle persone con disabilità;
    • promuovere e realizzare attività formative non effettuate ai fini del collocamento nel mercato del lavoro, e orientamento e accompagnamento, rivolta a persone con disabilità, familiari, operatori del settore, associazioni e ogni altra istituzione o organizzazione interessata;
    • promuovere e realizzare attività di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione conoscenze e banche dati sul tema della disabilità;
    • promuovere e realizzare ogni progetto volto alla crescita culturale inerente i temi dei diritti delle persone con disabilità.

    Le attività potranno essere realizzate direttamente e/o nell’ambito di specifici progetti in relazione con le istituzioni e le loro articolazioni.

    Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore delle persone con disabilità, persone svantaggiate e loro familiari appartenenti o non appartenenti agli enti Associati e comunque dei propri enti Associati prevalentemente con l’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

    L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.


    – rispettare, tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale, alla mobilità e all’autonomia;
    – operare per lo sviluppo di un sistema sociale e culturale, che preveda il superamento di ogni forma di discriminazione ed emarginazione delle persone con disabilità;
    – promuovere, coordinare e conseguire intese su comuni obiettivi, curando in particolar modo i rapporti con l’ente pubblico sui problemi della politica territoriale in materia di ricerca scientifica, prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e inclusione nella vita socio-economica e culturale delle persone con disabilità; particolare attenzione viene prestata nei confronti delle persone con disabilità gravi, per le quali devono essere trovate soluzioni concrete e comunque non emarginanti, per tutto l’arco della loro vita;
    – promuovere e mettere in atto rapporti costanti con gli organismi politici e della pubblica amministrazione centrali e locali, e con altre forme socio-politiche, culturali ed economiche, per ottenere leggi non settoriali, superando l’inadeguatezza delle normative vigenti e garantendo l’effettiva partecipazione dell’utenza a livello consultivo;
    – sollecitare dallo Stato, Regione, Enti locali, Enti pubblici e privati tutti quegli interventi volti alla creazione di una rete capillare di servizi necessari a conseguire gli scopi di cui alle precedenti lettere, e tali da consentire una concreta politica socio sanitaria nel territorio, coinvolgendo concretamente l’utenza nella gestione e controllo dei servizi stessi;
    – sensibilizzare l’opinione pubblica, utilizzando in modo razionale e coordinato i mezzi di comunicazione.

Articolo 4 - Attività Diverse

Ledha Milano – APS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5 - Raccolta Fondi

Ledha Milano – APS può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 6 - Organi

  1. Sono organi di Ledha Milano:- l’Assemblea degli enti aderenti,
    – il Consiglio direttivo,
    – il Presidente,
    – il Vice-presidente.Se ritenuto necessario o se sono superate le soglie previste dall’art 30 del codice del Terzo Settore è inoltre organo dell’associazione: organo di controllo e di revisione.
  2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
  3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 7 - Associati

  1. Sono soci dell’associazione tutti quegli enti di Terzo settore o senza scopo di lucro di persone con disabilità e loro familiari o che comunque abbiano finalità e attività analoghe a quelle di Ledha Milano le cui attività non siano unicamente la gestione di servizi anche non convenzionati, che abbiano sede nella città metropolitana di Milano e che, nella loro più completa autonomia, ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta. Ciascuna ente associato non è sottoposto a vincoli di disciplina o gestione.
  2. Il numero dei Associati in forma di enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, non può essere comunque superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Inoltre l’ammissione di nuovi enti è vincolata al rispetto della maggioranza di enti Associati direttamente rappresentativi delle persone con disabilità.
  3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
  4. La domanda di ammissione (che deve contenere fra l’altro la dichiarazione di accettazione e di impegno a rispettare lo statuto della Ledha Milano – APS e deve portare in allegato copia dello statuto dell’ente richiedente) deve essere presentata al Consiglio direttivo e accettata dall’Assemblea. È in ogni caso necessario che gli enti che intendono aderire alla Ledha Milano – APS abbiano dimostrato pubblicamente con la loro presenza e attività un effettivo, qualificato e comprovato impegno nella difesa dei diritti delle persone con disabilità.
  5. Gli enti Associati cessano di appartenere all’associazione per:
    a) recesso volontario;
    b) mancato versamento della quota Associativa per più di due anni;
    c) scioglimento dell’ente;
    d) delibera di esclusione da parte dell’Assemblea per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta mediante raccomandata al Consiglio direttivo, con un anticipo di sei mesi. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

La delibera del Consiglio direttivo, che prevede l’esclusione dell’associato, deve essere comunicata all’ente associato interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.

L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli enti associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di ente Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.

3. Gli enti Associati, attraverso i propri delegati, hanno diritto:

  • di partecipare alle assemblee;
  • di votare e di svolgere incarichi preventivamente concordati;
  • di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  • di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  • di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli enti Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo

4. Gli enti Associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  • di pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea
  • di svolgere gli incarichi preventivamente concordati.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 9 - Attività di volontariato

  1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione

Articolo 10 - L'assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un delegato.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria almeno una volta l’anno. Inoltre, può essere convocata in via straordinaria quando lo dispone il Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati oppure da almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo.

6. La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta mediante comunicazione scritta agli associati tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, con un anticipo di quindici giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo del giorno e dell’ora, tanto in prima che in seconda convocazione.

7. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

8. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’associazione.

9. Le riunioni dell’Assemblea sono aperte alle persone invitate dagli associati, previa autorizzazione al Presidente.

10. Un ente associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ogni ente associato può rappresentare non più di un altro associato.

11. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale in rappresentanza di un ente associato.

12. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione in assemblea.

13. Le delibere dell’Assemblea vengono prese o per alzata di mano, o per appello nominale, o per scrutinio segreto, a maggioranza dei presenti.

14. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello di Ledha Milano – APS, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

15. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo; l’elezione dei consiglieri ha luogo per scrutinio segreto. Ogni associato può esprimere un candidato all’elezione del Consiglio direttivo. Lo stesso candidato può essere presentato da più enti associati.

16. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario eletto all’apertura di ogni seduta.

Articolo 11 - Compiti dell'assemblea

  1. È competenza dell’Assemblea
    a) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
    b) eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti (se previsto);
    c) determinare le linee d’azione del Consiglio direttivo;
    d) stabilire la quota Associativa annuale a carico degli enti Associati, ed eventuali contributi;
    e) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
    f) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
    g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
    h) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
    i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
    j) vagliare (con particolare attenzione alla compatibilità dei rispettivi statuti) ed accogliere o rigettare le richieste di adesione all’associazione;
    k) deliberare l’espulsione di enti Associati, nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, lett. d.;
    m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

    b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

 

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

    3. Il Consiglio direttivo è composto da cinque o sette o nove membri, eletti dall’Assemblea. Il numero dei componenti il Consiglio verrà deliberato di volta in volta dall’Assemblea, dopo la presentazione delle candidature e prima delle votazioni.

    4. Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

    5. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni; i poteri dei Consiglieri in carica possono essere prorogati dall’Assemblea per un periodo determinato.

    6. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.

    7. I consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per cinque volte consecutive. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, tra i primi dei non eletti, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

    8. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno due dei suoi membri.

    9. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

    10. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

    11. Per la validità della sua costituzione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri. Per l’assunzione di una delibera occorre la maggioranza dei voti dei consiglieri eletti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.

    12. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

    13. Della riunione del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato tra gli intervenuti.

Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

  • attuare le deliberazioni dell’Assemblea; promuove e coordina le attività dell’associazione;
  • amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  • convocare l’Assemblea;
  • predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività;
  • proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
  • gestire le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  • esaminare e sottoporre all’assemblea le domande degli aspiranti soci;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
  • farsi coadiuvare da comitati di studio, anche esterni, costituiti da esperti;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
  • delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
  • assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 14 - Organo di controllo e revisione (Se Previsto)

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico,a cui è attribuita anche la revisione legale. I componenti dell’organo di controllo sono revisori legali iscritti nell’apposito registro.
  2. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 - Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.
  2. Il Presidente presiede l’Assemblea, nonché il Consiglio direttivo.
  3. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Articolo 16 - Libri Sociali

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (se istituito);
    e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
  2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  3.  

Articolo 17 - Risorse Economiche

    1. Il finanziamento dell’associazione per il raggiungimento dei fini statutari avviene con:
    • quote Associative e contributi degli enti Associati
      contributi dei privati, donazioni e lasciti testamentari;
    • contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
    • contributi di organismi internazionali;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo
    • entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
    • corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
    • entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
    • altre entrate espressamente previste dalla legge;
    • eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

    2. L’acquisto di immobili e l’accettazione di donazioni ed eredità avviene con le procedure e le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, esso riceve, inoltre, adeguata pubblicizzazione amministrativa, nel rispetto della volontà del donatore.

    3. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 18 - Bilancio Finanziario

1. L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone la situazione patrimoniale, il bilancio consuntivo, redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, in base alla relazione dell’organo di controllo e la relazione di missione che deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, nonché quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che decide a maggioranza di voti con voto palese.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18 - Bilancio Finanziario

1. L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone la situazione patrimoniale, il bilancio consuntivo, redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato, in base alla relazione dell’organo di controllo e la relazione di missione che deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, nonché quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che decide a maggioranza di voti con voto palese.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Modifiche allo Statuto

Ogni modifica del presente statuto deve essere approvata in sede di Assemblea straordinaria, con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Articolo 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione avviene:
a) per il venir meno delle finalità statutarie;
b) per deliberazione dell’Assemblea straordinaria, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a LEDHA – APS o ad altro ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.