Comune di Milano condannato per non aver attivato il progetto di vita indipendente

Il Tribunale amministrativo della Lombardia (Sezione Terza) ha condannato il Comune di Milano per non aver attivato il progetto di vita indipendente a favore di una persona con grave disabilità che, tramite il proprio amministratore di sostegno, ne aveva fatto richiesta. La vicenda ha avuto inizio lo scorso anno, quando è stata presentata al Comune di Milano la richiesta per la “predisposizione urgente di un progetto individuale”, ai sensi della legge 328/2008. L’istanza è stata ricevuta il 13 luglio 2020 ma, secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe mai dato riscontri.Il Comune si è difeso evidenziando che un’analoga istanza per il ricovero della persona con disabilità presso una Residenza sanitaria per disabili (RSD) era già stata respinta nel 2017 per insussistenza dei requisiti reddituali.

Nel testo della sentenza, tuttavia, i giudici del TAR Lombardia affermano che l’istanza presentata nel 2017 era relativa solo una richiesta di ricovero mentre la nuova istanza del 2020 riguarda la predisposizione di un piano individuale. In particolare, i giudici fanno riferimento all’articolo 14 della legge 328/2008 che stabilisce come “per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…)  i Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali, predispongono un progetto individuale”. Inoltre,quanto prescritto dall’articolo 14 “ha un contenuto più vasto della mera richiesta di ricovero presso una RSD”.

I giudici amministrativi puntualizzano inoltre che il Progetto individuale deve comprendere, “oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”. 

Il Comune, quindi, aveva l’obbligo di avviare un procedimento, coinvolgere l’ATS di riferimento e, infine, concludere tale procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge. Per questo motivo il TAR ha condannato il Comune di Milano al pagamento delle spese processuali e a provvedere, entro 30 giorni, all’attivazione del “Progetto di vita” previsto dalla legge

“Si tratta di una sentenza importante. I giudici hanno affermato, ancora una volta, che i Comuni non possono rifiutare, in nessun caso, la richiesta da parte delle persone con disabilità di elaborare un progetto di vita indipendente -commenta Laura Abet, legale del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA- che preveda anche necessariamente le misure economiche necessarie. Sperando che questa sentenza costringa il Comune di Milano a rivedere le sue politiche di intervento per i suoi cittadini. Invitiamo quindi tutte le persone che incontrassero delle difficoltà a contattarci”.

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